ATTENZIONE ALLA BATOSTA SUGLI USI CIVICI
- Nov, 12, 2018
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Tra le tante questioni anche quella sugli usi civivici è stata sottovalutata a a Satriano. Dal 2009 in poi bisognava affrancare. Alcuni lo hanno fatto, vicini alle varie amministrazioni, ora molti cittadini si troveranno a dover pagare cifre ingenti anche su 30 anni.
Le sentenze che vi allego dicono l’una il contrario dell’altra ma nello specifico che bisogna pagare l’utilizzo di terreni del demanio. Tranne che ha invece affrancato e restituito al comune l’uso e la proprietà!
Riscossione dei canoni enfiteutici sulle terre di uso civico legittimate – giurisdizione ordinaria – prescrizione quinquennale.
Tratto da “Il sole 24 Ore – Lunedì 30 aprile 2007”
Riscossione. Il tribunale di Potenza evidenzia la natura privatistica dei rapporti di enfiteusi relativi a terreni agricoli.
No alla “ coattiva” sugli usi civici
Il mancato versamento del canone non può mai sfociare nell’usucapione.
Franco Guazzone
– Doppia censura ai Comuni che cercano di forzare la mano della riscossione. Con due diverse decisioni, i giudici negano la possibilità di scorciatoie per l’incasso di usi civici e multe non pagate Importante ma contraddittoria è l’ordinanza n. 2550 del Tribunale civile di Potenza del aprile 2007 che — definendo la natura privatistica del contratto di enfiteusi, instaurato a seguito della legittimazione delle occupazioni abusive, ai sensi della legge 1766/1927 — legittima la propria giurisdizione nei rapporti da essa derivanti e, quindi, la natura civilistica del contenzioso conseguente, respingendo la tesi del giudice di merito che sosteneva l’appartenenza della causa al commissario per gli usi civici.
Il magistrato non ha dubbi sulla natura privatistica del canone dovuto dall’assegnatario, per cui il Comune non era legittimato ad avvalersi della riscossione coattiva mediante ruolo. Per le entrate che ricadono nell’ambito del diritto privato, infatti, è necessaria la preventiva formazione in sede giudiziale di un titolo esecutivo, e non è invece applicabile la disciplina propria delle entrate tributarie. Peraltro, l’opposizione agli atti esecutivi va fatta valere entro cinque giorni dalla notifica della cartella, mentre nella fattispecie tale termine è stato largamente superato.
Nel caso specifico, il giudice potentino ha rilevato l’ammissibilità del reclamo contro un provvedimento di riscossione coattiva dei canoni, emesso dal Comune per entrate non tributarie, da parte di un gruppo di titolari di diritti enfìteutici, che ne contestano la legittimità, non riconoscendo la potestà impositiva dell’ente locale.
Però, alla motivazione dei ricorrenti secondo cui la debenza del canone non più versato per un trentennio si prescrive, il collegio oppone che tale circostanza non muta il rapporto enfiteutico, per cui il legittimario «di un diritto su cosa altrui, non può usucapire la proprietà se il titolo non è mutato, ai sensi dell’articolo il64 del Codice civile».
Affermazione che appare contraddittoria, se è vero che la proprietà e il possesso del terreno, è già in capo al medesimo enfiteuta, come in precedenza affermato nella stessa ordinanza, per cui con l’affrancazione per usucapione,viene semplicemente meno debenza del canone (Avvocatura dello Stato CS/2749/o2 del 15gennaio2004; nota all’agenzia del Territorio).
Per il collegio giudicante, il protrarsi del mancato pagamento del canone per oltre un ventennio non comporta l’usucapione, ma la sola prescrizione del canone per le cinque annualità scadute. Quindi, essendo le motivazioni addotte insufficienti a dimostrare i gravi motivi per la sospensione del provvedimento, il ricorso è stato respinto e la liquidazione è stata rinviata alla causa di merito per la decisione sulla legittimità del potere di riscossione.
USI CIVICI in Basilicata – IL TRIBUNALE DI MELFI CHIARISCE DEFINITIVAMENTE LA QUESTIONE DEI CANONI: NESSUNA ESTINZIONE E/O PRESCRIZIONE
Dal mensile RIFLESSIONI di Febbraio 2009 (pag.1 e pag. 3)
Comuncato stampa del Comune di Barile (Pz):
Accogliendo le tesi sostenute dai legali del Comune di Barile, validamente coadiuvati dal Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva di Trento, con ordinanza del 13/11/2008 il Tribunale di Melfi ha definitivamente riconosciuto la mancata prescrizione/estinzione dei canoni di natura enfiteutica che gravano sui terreni civici ed ex civici (ora allodiali) oggetto di ordinanze di legittimazione/quotizzazione (livelli catastali).
Ricapitoliamo i fatti: in base a precise disposizioni legislative (L. 1766/1927 e successive), il Comune di Barile, a tutela dei diritti della collettività, ha il dovere di riscuotere i canoni di occupazione delle terre demaniali civiche ed ex civiche; in seguito alle richieste di pagamento avanzate dall’Ente sono stati presentati, dagli avvocati Stefano Zotta e Mauro Serra, svariati ricorsi per contestare il diritto della collettività di riscuotere tali canoni; il Tribunale di Melfi, dopo aver inizialmente concesso (Ordinanza del 17/06/2008) la sospensiva delle ingiunzioni di pagamento richiamando incautamente l’art. 6 della L.R. 57/2000, ed in seguito al ricorso dei legali del Comune, con la citata Ordinanza del 13/11/2008 ha definitivamente revocato la sospensiva, ritenendola illegittima.
“Non credo di esagerare nell’affermare che tale Ordinanza rappresenta una svolta per le situazioni in essere: finalmente un Tribunale si è espresso, è entrato nel merito della questione, ha confermato esattamente le nostre posizioni ed ha condiviso le nostre idee; un elogio particolare va ai Magistrati che hanno validamente operato in una materia certamente molto ostica e poco conosciuta” è quanto ha affermato il Presidente del Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, nonché Vicepresidente della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva con sede a Trento, Perito Demaniale Michele Labriola di Potenza.
Chiariti tutti gli aspetti fondamentali della riscossione dei canoni: il Tribunale di Melfi non solo conferma la propria competenza (e non del Giudice di Pace) trattandosi di diritti reali immobiliari (punto 2), ma soprattutto non ritiene violato l’art. 6 della L.R. 57/2000 (articolo che regola gli incarichi ai periti demaniali per le sole sistemazioni delle terre civiche) in quanto tale norma non regola la riscossione delle somme.
Elemento ancora più importante: non ritiene, comunque, il Tribunale, che la riscossione possa essere sospesa per vizi degli atti amministrativi presupposti, a meno che la parte interessata non deduca e dimostri che quegli atti siano stati impugnati, e sospesi dall’autorità competente – il Tribunale Amministrativo Regionale –, e quest’ultima è considerazione generale, attiene a tutte le doglianze che gli opponenti sollevano circa pretese illegittimità di atti dell’amministrazione comunale (come […] l’eventuale omissione della attività prodromica di cui alla l.r. n. 57/2000; etc.) (punto 4).
In più:
– al punto 5.b, in merito ad una circolare della Regione Basilicata, afferma che una circolare non può, già in astratto, spogliare un Ente dei poteri conferiti dalla legge, e conferma che la riscossione dei canoni può essere affidata a concessionari della riscossione;
– al punto 5.f conferma la validità della procedura adottata dal Comune di Barile per la riscossione dei canoni ed afferma che le modalità ed i principi di aggiornamento del canone non appaiono né irragionevoli, né illegittimi e che la scelta dei valori agricoli medi della Regione (V.A.M.) non appare affatto incongrua o irragionevole;
– al punto 5.g conferma che “il diritto del concedente è imprescrittibile” e che i canoni non si prescrivono se non a causa della mancata riscossione dopo un quinquennio: si prescrive, quindi, solo l’annualità del canone e non già il diritto alla riscossione dello stesso;
– al punto 5.h che “l’omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva”. Il mancato pagamento del canone non genera gli effetti utili ai fini del configurarsi del possesso ad usucapionem.
In pratica viene anche dichiarata la mancata prescrizione/estinzione dei canoni finanche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 969 del Codice Civile, il Comune non ha effettuato la ricognizione del proprio diritto entro i venti anni.
Dopo l’Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007 e l’Ordinanza del Tribunale di Matera del 30/09/2008 (con cui sono state rigettate le istanze di sospensione degli avvisi di pagamento e delle ingiunzioni), anche il Tribunale di Melfi ha confermato il diritto della collettività di esigere dagli occupatori/assegnatari dei terreni civici un giusto ed equo canone di occupazione.
Coloro che si affannano nel sostenere l’estinzione dei canoni cercano in tutti i modi di ingannare i malcapitati aggrappandosi addirittura a leggi ormai abrogate, come la famosa Legge 16/1974 che, oltre a non riguardare i canoni in questione, è stata addirittura cancellata dall’art. 24 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.
Nella speranza che i malcapitati cittadini rinuncino nel proseguire l’azione giudiziaria in corso che produrrà solo inutili spese legali, si informa che copia integrale dell’Ordinanza del Tribunale di Melfi è disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Barile e che, dietro semplice richiesta all’indirizzo email demaniocivico@gmail.com, verrà spedita a tutti coloro che vorranno esaminare i dettagli del dispositivo. Si consiglia a tutti di leggerla attentamente in quanto chiarisce definitivamente la questione.
E’ allo studio dell’Ente, in collaborazione con i propri legali, una soluzione che riduca il più possibile le spese legali per tutti coloro che verseranno i canoni arretrati e interromperanno i ricorsi in corso; si invitano pertanto tutti gli interessati ad effettuare quanto prima il pagamento dei canoni ricordando che, come ribadito dai vari Tribunali lucani, il solo strumento valido per la cancellazione del canone resta l’istituto dell’affrancazione.
Barile, lì 19 Gennaio 2009
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